La legislazione italiana riconosce nelle fondazioni e nelle associazioni le figure giuridiche prive di qualsiasi scopo di lucro. Nelle fondazioni diventa preminente il raggiungimento di uno specifico scopo, evidenziato nello statuto dell’ente e che corrisponde ad una motivazione personale; le associazioni, invece, hanno al centro la dimensione patrimoniale. Un esempio è la Fondazione Puglisi Cosentino, nata nel 2004 a Catania, per sostenere l’arte antica, moderna e contemporanea. Su questa strada, poi, recentemente, Salvatore Puglisi Cosentino, imprenditore e grande esperto d’arte, ha fondato la “Contemporary&Co” una galleria situata in pieno centro a Cortina D’Ampezzo focalizzata su arte moderna e contemporanea e sulla scoperta di nuovi artisti.

Inizialmente, nell’ordinamento italiano, le fondazioni erano paragonate alle organizzazioni con la funzione di gestire un patrimonio, dove prevaleva il perseguimento di uno scopo preciso. In questo caso, si trattava dell’erogazione di una utilità ad una specifica categoria di beneficiari, al fine di raggiungere un interesse generale, in conformità con gli scopi contenuti negli statuti.

Nel corso del tempo, la legislazione ha subito delle modifiche che ha comportato l’eliminazione della differenza tra associazioni e fondazioni. Inoltre, nella prassi sono nate altre figure giuridiche, di carattere intermedio, che hanno ottenuto un riconoscimento normativo. Pertanto, ricorda il team di Salvatore Puglisi Cosentino, le fondazioni tradizionali sono state sostituite dalle fondazioni di partecipazione, che hanno rinnovato in modo completo l’istituto delle fondazioni, prevedendo due importanti novità: anche in seguito alla costituzione iniziale della fondazione, i capitali privati possono inserirsi e dare la loro adesione; l’ingresso dei “partecipanti”, in qualità di promotori, aderenti, sostenitori, come soggetti terzi previsti dai fondatori iniziali per collaborare alla gestione dell’ente e di tutte le sue attività.

Quest’apertura ha permesso di attivare una stretta collaborazione tra il settore pubblico e quello privato, attraverso la diretta partecipazione di altri soggetti. La legislazione di riferimento per le fondazioni e le associazioni è rappresentata dal “Codice del Terzo Settore”, che ha rinnovato l’istituto, concedendo anche a queste realtà una cornice giuridica stabile e ben strutturata. In particolare, l’articolo 23 del Decreto Legislativo numero 117/2017 regola la procedura di ammissione e il carattere aperto delle associazioni, aprendo anche alle fondazioni del Terzo settore la possibilità di aprire, nel corso della vita dell’ente, a nuovi partecipanti (vedi: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/2/17G00128/sg). Nello specifico, però, è l’articolo 22 comma 4 a dettare la condizione economica che deve guidare la nascita di fondazioni e associazioni. Proprio questa disposizione prevede che “Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro”.

I PRINCIPI NORMATIVI

Dunque, il patrimonio, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, D.P.R. 361/2000, deve essere conforme al raggiungimento dei fini previsti. Secondo questi principi normativi, il patrimonio deve essere formato, in modo esclusivo o per la maggior parte, da cespiti dotati di un valore periziabile o da disponibilità liquide immediate, escludendo erogazioni future di somme di denaro nonché impegni o obbligazioni da parte del fondatore e di terzi. Nel codice del Terzo Settore, il patrimonio assume invece le vesti di capitale sociale che potrà dunque essere incrementato in futuro, qualora subentrino nuovi soci.  Inoltre, l’articolo 24 del Codice del Terzo Settore si prevede che le fondazioni, come le associazioni, debbano avere un’assemblea o un organo di indirizzo. Questi organi devono conferire un indirizzo generale all’ente e assumere decisioni per l’ente stesso.

L’articolo 26, comma 8, del Codice del Terzo Settore prevede l’esistenza di un organo di amministrazione, sottoposto alle medesime motivazioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2382 del Codice Civile. I componenti di questo organo amministrativo saranno eletti dall’assemblea. L’articolo 30 del Codice del Terzo Settore, invece, predispone la presenza di un organo di controllo, anche di carattere monocratico, oltre che un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, come già visto nell’altro articolo su Salvatore Puglisi Cosentino. Questa figura, però, deve essere presente qualora la fondazione – associazione superi, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 100.000,00 euro; 2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari 200.000,00 euro; 3. un numero di 12 unità quali dipendenti occupati in media durante l’esercizio. Sarà l’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a controllare e vigilare sui poteri previsti dagli articoli 25, 26 e 28 del Codice Civile ed esercitati sulle fondazioni del Terzo settore. Ancora il Codice del Terzo Settore prevede che le fondazioni operanti nel Terzo Settore, come le associazioni, debbano essere attive in una delle attività di interesse generale previste nell’articolo 5 del Codice stesso. Infine, la disciplina giuridica delle fondazioni e delle associazioni è regolata anche nel Libro I, Titolo II, Capo II del Codice Civile.